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Bandi di gara

CHIARIMENTI PROCEDURE DI GARA

CIG STATO DATA DI PUBBLICAZIONE
Scaduto 13 Luglio 2018
DATA DI APERTURA OFFERTE DATA DI SCADENZA ULTIMO AGGIORNAMENTO
13 Luglio 2018 13 Luglio 2018 00 0000

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER PERSONALE ADDETTO ALL’ESAZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PERSONALE TECNICO - CIG :7496414C85

CHIARIMENTI

Vengono posti da concorrenti alla gara  i seguenti quesiti:

Quesito 1 : “ relativamente all’art. 6 del disciplinare di gara chiediamo se si tratta di un refuso, visto il correttivo D.Lgs. n. 57/2017 al nuovo Codice degli Appalti D.Lgs.50/2016” elimina la l’onerosità del soccorso istruttorio, dando agli operatori economici la facoltà di regolarizzare e/o integrare le dichiarazioni e i documenti incompleti e/o irregolari senza dover sostenere l’onere finanziario;

Risposta : Trattasi del  D.LGS 56/2017 correttivo al Codice e non 57/2017 come erroneamente riportato in Capitolato pertanto correttamente va applicato quanto previsto dal vigente art. 83 comma 9 che di seguito si riporta : 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

 

Quesito 2 : “Onde poterne correttamente tenerne conto in sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali”;

Risposta :    Si prevede un importo massimo di euro 2.000,00

 

Quesito 3 :relativamente all’art. 11 del disciplinare chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti dell’ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato. In quest’ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l’attività di somministrazione alla disciplina di appalto genuino di cui  all.1665 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D.Lgs 81/2015 art.35. L’istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l’utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatere si contraddistingue proprio perché l’attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell’Impresa somministratrice nell’interessa di un soggetta che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall’Impresa somministratrice, svolge la proprio attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso del lavoro medesimo, l’articolo 26 del summenzionato D.Lgs 276” oggi art. 35 del Decreto 81, pone  espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 2043 del c.c. Tutto quanto sopra è stato riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007 (articolo3), la quale oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione. In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo della Deliberazione n. 100 del 2012. Tali considerazioni trovano un ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all’istituto della somministrazione di lavoro a termine esplicitata nell’art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto, di cui all’art. 1665 C.C. stabilisce espressamente che “ …. Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 del Codice Civile, si distingue dalla Somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’Appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’Opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore del rischio d’Impresa. Occorre, infine, tener presente che la stazione Appaltante e comunque garantita , rispetto a d eventuali irregolarità od inadempimenti nell’esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.”;

Risposta : Si conferma quanto riportato al punto 11 del Disciplinare rimandando altresì a quanto  espresso nel Capitolato d’Oneri a riguardo.

 

Quesito 4 : DISCIPLINARE – Art. 11  Per quanto concerne la sicurezza, ricordiamo che nel servizio di somministrazione lavoro è l’utilizzatore che deve farsi carico della stessa nel rispetto dell’art. 34 c.3 del D.LGS 81/15, poiché l’agenzia fornisce solo personale sotto il diretto coordinamento del Consorzio (art. 30 Decreto citato) ; inoltre sempre nel rispetto dell’art. 35 c.7 la responsabilità verso terzi è a carico dell’Utilizzatore, pertanto nessuna manleva potrà operare l’Agenzia. L’Agenzia risponderà solo per i danni accertati e dipendenti da suo inadempimento. Chiediamo di rivedere l’articolo  Art13-15. In caso di revoca/recesso non dovuta a fatto dal lavoratore, ricordiamo che è comunque previsto che lo stesso venga retribuito fino al termine del suo contratto di lavoro ( art. 45 – CCNL), pertanto chiediamo che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’agenzia (Art. 32 c. 3 D.LGS 81/2015)

Risposta :  Si conferma quanto riportato all’Art. 7  del Capitolato d’Oneri lettera “j”  per quanto attiene al quesito relativo alla Sicurezza; per la rimante parte del quesito si rimanda a quanto previsto all’art. 11 del Capitolato d’Oneri relativamente all’accertamento degli ammanchi in denaro che,  se sono ascrivibili alla responsabilità del lavoratore, il Somministratore è responsabile in solido verso il Consorzio come previsto all’art. 10 del Capitolato d’Oneri che si avvarrà sul lavoratore per il recupero del dovuto.

 

Quesito 5 : CAPITOLATO – Art.9  - “Ricordiamo che il periodo di prova è dettato dall’art. 33 CCNL Agenzie di Somministrazione Lavoro”

Risposta :   si precisa che per il periodo di prova è prevalente il dettato dell’art. 33 del CCNL Agenzie d Somministrazione Lavoro.

 

Quesito 6 : CAPITOLATO – Art.10 – In caso di ammanchi smarrimento di borse etc., considerato che il lavoratore è sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore, nulla riteniamo possa addebitarsi all’Agenzia, ma dovrà essere effettuato il procedimento disciplinare così come previsto anche dei Codici del Consorzio. Pertanto la fattura costituente il rimborso del costo del lavoro, e margine, dovrà essere pagata per l’intero nel rispetto dell’art. 33 c.2 D.Lgs. 81/15.

Risposta : Si conferma quanto asserito nella seconda parte della risposta del quesito n. 4 e si rimanda all’art. 11 del Capitolato d’Oneri relativamente all’accertamento degli ammanchi in denaro che,  se sono ascrivibili alla responsabilità del lavoratore, il Somministratore è responsabile in solido verso il Consorzio come previsto all’art. 10 del Capitolato d’Oneri che si avvarrà sul lavoratore per il recupero del dovuto.

 

Quesito 7 : CAPITOLATO – Art.12 – In caso di interruzione per forza maggiore il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino al termine del contratto (Art. 45 CCNL), pertanto chiediamo che l’Utilizzatore rimborsi almeno, il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ( art. 32 c.3 D.Lgs 81/15)

Risposta : A riguardo si conferma quanto previsto nell’art. 12 del Capitolato d’Oneri.

 

Quesito 8 : CAPITOLATO – Art.15 – Chiediamo conferma che prima di applicare le penali venga effettuato il contraddittorio.”

Risposta : Si precisa che prima dell’applicazione delle penali sarà rispettato un iter che prevede un iter per la contestazione e la successiva controdeduzione del Somministratore.

Quesito 9 : CAPITOLATO – Art.16  Stante l’indiscussa facoltà di recesso chiediamo che , in caso di esercizio non per colpa dell’Agenzia, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto alla retribuzione ex art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro e del corrispondente obbligo di rimorso da parte dell’Utilizzatore ex art. 33 c.2 D.Lgs 81/15.

Risposta :  A riguardo si conferma quanto previsto nell’art. 16 del Capitolato d’Oneri.

 

Quesito 10 : CAPITOLATO – Art.19 – Chiediamo a quanto ammontano le spese

Risposta : si rimanda alla risposta fornita per il Quesito 2

 

Quesito 11 : “ Si chiede di modificare l’art. 7 del Capitolato d’Oneri, là dove prevede l’impossibilità dell’adeguamento del prezzo in caso di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi, si rammenta che l’utilizzatore ai sensi del D. Lgs. 81/2015 all’art. 33 ha l’obbligo di rimborsare al Somministratore tutti gli oneri retribuitivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro (retribuzione mensile, ferie, permessi contrattuali etc.)

Risposta : Si conferma che in presenza di aumenti contrattuali saranno rivisti i parametri retributivi dovuti al Somministratore.

 

Quesito 12 : “ Si chiede conferma del fatto che gli esattori saranno inquadrati al livello C del CCNL Autostrade, Ulteriormente si chiede conferma sulle retribuzione che saranno adottate”          

Risposta : I parametri retributivi limitatamente ai livelli A1 – Personale Tecnico e C - Personale ATE, sono quelli riportati nella seguente tabella, che scaturiscono dal Norme Contrattuali del vigente contratto applicato dal Consorzio e pubblicato  sul sito istituzionale dell’Ente  :

Voce

Livello A1

Livello C - Diurno feriale

 Importo Mensile

 Importo Orario

 Importo Mensile

 Importo Orario

Paga Base

 € 1370,24

 € 8,21

 € 965,70

 € 5,78

Contingenza

 € 546,89

 € 3,27

 € 531,60

 € 3,18

Erl. Diff. Retr.

 € 65,18

 € 0,39

 € 46,17

 € 0,28

Superminimo

 € 47,64

 € 0,29

 € 32,25

 € 0,19

EDR

 € 10,33

 € 0,06

 € 10,33

 € 0,06

Totale (A)

 € 2 040,28

 € 12,22

 € 1 586,05

 € 9,50

 

 

 

 

 

Rateo tredicesima

 € 170,02

 € 1,02

 € 132,17

 € 0,79

Perm. + ex festt

 € 44,77

 € 0,22

 € 28,49

 € 0,17

Ferie

 € 228,15

 € 1,37

 € 123,58

 € 0,74

Totale (B)

 € 442,94

 € 2,60

 € 284,24

 € 1,70

 

 

 

 

 

Maneggio Denaro

 

 

 € 105,21

 € 0,63

Lavori Complementari

 

 

 € 86,84

 € 0,52

Premio produttività

 € 428,28

 € 2,56

 € 312,29

 € 1,87

Indennità di Mensa

 € 91,85

 € 0,55

 € 91,85

 € 0,55

Indennità di Zona

 

 

 € 50,10

 € 0,30

Totale (C)

 € 520,13

 € 3,11

 € 646,29

 € 3,87

 

 

 

 

 

Contr. INPS (28,68%) su A+B+C

 € 861,36

 € 5,16

 € 721,76

 € 4,32

Contr. ASPI (1,40%) su A+B+C

 € 42,05

 € 0,25

 € 35,23

 € 0,21

Contr. Inail (1,414%) su A+B+C

 € 34,27

 € 0,21

 € 28,71

 € 0,17

Contr. fORMATEM (4,00%) su A+B+C

 € 120,13

 € 0,72

 € 100,66

 € 0,60

Contr. ebitemp (0,20%) su A+B+C

 € 6,01

 € 0,04

 € 5,03

 € 0,03

Totale Contributi (D)

 € 1 063,82

 € 6,37

 € 891,40

 € 5,34

 

 

 

 

 

TFR di A+B

 € 183,94

 € 1,10

 € 138,54

 € 0,83

Trattenuta TFR

 € 12,42

 € 0,06

 € 9,35

 € 0,06

Totale TFR (E)

 € 196,36

 € 1,16

 € 147,89

 € 0,89

 

 

 

 

 

Totale Costo del Lavoro F ( A+B+C+D+E)

 € 4 263,53

 € 25,47

 € 3 555,87

 € 21,30

 

 

 

 

 

Margine-Aggio % di Gara

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

Margine

 € 341,08

 € 2,04

 € 284,47

 € 1,70

Costo del Personale G (F+G)

 € 4 604,61

 € 27,50

 € 3 840,34

 € 23,00

 

 

 

 

 

 

Quesito 13 : “ Sul Costo del Lavoro -  Al riguardo, si rileva, altresì, che la componente contributiva indicata nella Tabella allegata alla Legge di gara risulta errata, poiché differisce dai valori previsti dal CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Parimenti, dalla tabella di cui all’allegato B mon appaiono considerati nel costo i ratei di Ferie, Rol, ex festività e 14 mensilità. Inoltre non vengono quotati alcuni costi fissi delle APL quali l’ente Bilaterale (EBTEMP) ed il Fondo Formazione. Pertanto risulta necessario quantificare esattamente il costo del lavoro. ………..”

Risposta : si rimanda alla tabella di cui al Quesito 12 dove sono riportati i valori richiesti

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. Angelo PUCCIA

 

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