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Statuto Sociale

 

Statuto

 

Art. 1
(Natura giuridica)

1. A norma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è costituito il Consorzio unificato per le Autostrade Siciliane fra il Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo, il Consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa e il Consorzio per l'autostrada Siracusa- Gela, che assume la denominazione di "Autostrade Siciliane".

2. Il Consorzio unificato succede, a norma dell'art. 16, comma 2, lett. b), della legge 531/82, in tutti i rapporti giuridici posti in essere dai Consorzi per l'Autostrada Messina- Catania-Siracusa, per l'Autostrada Messina-Palermo e per l'Autostrada Siracusa-Gela.

3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica, autonomia statutaria, organizzativa, funzionale e contabile e di potere regolamentare nel rispetto dei principi ordinamentali e della legge .

4. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 2021 n. 4 (in GURS 19 febbraio 2021 n. 7) il Consorzio - già ente pubblico non economico - assume la natura di ente pubblico economico, senza soluzione di continuità e mantenendo le proprie finalità istituzionali, a seguito della approvazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto delle conseguenti modificazioni statutarie ed a far data dalla delibera di Giunta regionale con la quale esse sono approvate ai sensi dell'articolo 6, comma 3, legge regionale 3 novembre 1994, n. 44.

5. Il Consorzio, è organismo di diritto pubblico e svolge attività economica nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e di legalità e trasparenza, etica ed integrità, anticorruzione, imparzialità, correttezza e buona fede, pari opportunità

Art. 2
(Fondo di dotazione)

1. Il Consorzio è in atto costituito con la partecipazione maggioritaria della Regione siciliana ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. a, della legge 531/821, fatte salve successive modificazioni ed integrazioni

2. Il fondo di dotazione del Consorzio unificato, costituito a norma del citato art. 16, lett. c), dai fondi di dotazione del Consorzio per l'Autostrada Messina-Palermo, del Consorzio per l'autostrada Messina-Catania- Siracusa e del Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela si compone delle quote di partecipazione nominative indivisibili di euro 516.46 ciascuna, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione superiore a € 258,23 e non dovrà essere rimborsato in alcun caso, nemmeno in caso di recesso.

3. La partecipazione al Consorzio ed al fondo come sopra costituito è disciplinata, secondo la normativa vigente e la natura degli enti che vi aderiscono, con apposito regolamento.

Art. 3 
(Finalità e funzioni istituzionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531 il Consorzio ha per scopo il completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati delle autostrade Messina Palermo, Messina — Catania — Siracusa e Siracusa-Gela e la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il Consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata, nonché, più in generale, le finalità indicate nella convenzione sottoscritta con Anas S.p.A. in data 27 novembre 2000 e approvata con decreto interministeriale e le sue eventuali successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

2. Per il raggiungimento di tali fini, il Consorzio si avvarrà dei contributi dello Stato, della Regione, della Comunità Europea, di altri enti pubblici e di tutte le provvidenze nazionali, regionali e comunitarie vigenti e future.

3. Per il perseguimento delle finalità statutarie, il Consorzio ha, inoltre, la facoltà di svolgere attività ulteriori, analoghe, strumentali o ausiliarie rispetto all'esercizio della concessione autostradale, anche attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società di capitali.

Art. 4
(Tariffa di pedaggio)

1. Il sistema tariffario di pedaggio è determinato con le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta con Anas S.p.A. in data 27 novembre 2000 e le sue eventuali successive modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque in conformità al sistema tariffario di pedaggio stabilito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. g), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 5
(Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 6
(Sede legale e Uffici operativi e di rappresentanza)

1. La sede legale del Consorzio è in Messina, contrada Scoppo.

2. Il Consorzio potrà aprire uffici operativi nel territorio della Regione siciliana e una sede di rappresentanza nel territorio italiano.

Art. 7
(Organi del Consorzio)

1. Il Consorzio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa di tipo regolatorio, ispira la propria organizzazione ai fondamentali principi di legalità, trasparenza e buon andamento ed attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra la funzione di indirizzo politico amministrativo e la funzione di gestione amministrativa.

2. Gli Organi di indirizzo politico amministrativo del Consorzio:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

3. Il Consiglio Direttivo definisce l'indirizzo strategico, gli obiettivi generali ed i programmi da attuare, controlla e verifica i risultati della gestione amministrativa.

4. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo di regolarità amministrativo-contabile;

5. Il Direttore Generale è l'organo burocratico a cui è attribuita la gestione amministrativa, tecnico - finanziaria del Consorzio mediante l'organizzazione dei servizi e degli uffici ed il sistema di gestione interni ai sensi del successivo articolo 15 dello Statuto .

6. Con propri regolamenti - nel rispetto dei principi fondamentali e della legge vigente in quanto applicabile - il Consorzio disciplina l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, l'articolazione delle macroaree amministrativa, tecnica, di esercizio, l'individuazione delle funzioni di responsabilità e di conformità, il sistema di controllo direzionale e di misurazione della performance.

Art. 8
(Costituzione e funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutti gli Enti soci del Consorzio. Essa delibera a maggioranza di quote patrimoniali e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, dello Statuto e del regolamento di funzionamento, impegnano tutti i soci del Consorzio, anche se assenti o dissenzienti.

2. A ciascun membro dell'Assemblea, ai fini delle deliberazioni assembleari, spetta un numero di voti pari alle quote di partecipazione conferite dall'Ente rappresentato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma. Il Presidente del Consorzio è titolare della delega delle quote di proprietà della Regione Siciliana.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Essa si riunisce, di regola, due volte all'anno, nonché quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, dal Collegio dei Revisori o da almeno cinque componenti dell'Assemblea.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza delle quote patrimoniali. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

Art. 9
(Poteri ed attività dell'Assemblea)

1. L'Assemblea delibera:

  1. sullo stato di previsione e sul conto consuntivo della gestione presentato dal Consiglio Direttivo;
  2. sulle proposte di modifica del presente Statuto;
  3. sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto specificato nel successivo articolo.

Art. 10
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si compone di tre membri, compreso il Presidente, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci del Consorzio con votazioni separate per il Presidente e per i rimanenti membri.

2. II Presidente ed un componente sono eletti dall'Assemblea su designazione del Presidente della Regione Siciliana.

3. Il terzo componente è eletto dall'Assemblea su designazione dei Soci di minoranza del Consorzio.

4. II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

5. II Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni. I componenti proseguono le proprie funzioni fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio, che è ricostituito entro sessanta giorni dalla data di scadenza del quinquennio.

6. Alla nomina da parte dell'Assemblea dei componenti designati dal Presidente della Regione si applica l'articolo 3 ter, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 2 e successive modifiche e integrazioni.

7. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati solo una volta.

8. II Presidente può nominare un Vice Presidente.

9. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa con voto consultivo il Direttore Generale del Consorzio.

(Art. 11)
(Poteri del Consiglio Direttivo)

1. II Consiglio ha il potere di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni.

2. II Consiglio Direttivo, in particolare:

  1. predispone gli atti o le relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  2. delibera sulla proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo della gestione da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
  3. delibera la proposta di approvazione degli atti aventi natura regolamentare, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
  4. esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le linee di indirizzo strategico, gli obiettivi generali ed i programmi da attuare e adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e sorveglia che siano coerenti e conformi agli impegni assunti di trasparenza, etica, integrità ed anticorruzione;
  5. stabilisce le linee di indirizzo strategico in relazione ai piani di fabbisogno del personale;;
  6. approva ed adotta la politica anticorruzione dell'organizzazione;
  7. approva ed adotta il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità ed antidiscriminazione e le misure finalizzate al benessere organizzativo;
  8. approva ed adotta la politica del Consorzio in materia di protezione dei dati personali
  9. nomina il Direttore Generale, individuato in esito ad apposita procedura secondo la disciplina vigente in materia.

3. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 12
(Presidente)

1. II Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Spetta al Presidente promuovere l'adozione degli atti generali e di indirizzo di competenza del Consiglio e dell'Assemblea.

3. In caso di urgenza, adeguatamente motivata, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo.

4. Le deliberazioni adottate dal Presidente in termini di urgenza dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'adozione degli atti e comunque entro e non oltre giorni trenta. In caso di rigetto della proposta di ratifica o di infruttuoso decorso del termine di trenta giorni, la delibera presidenziale perde efficacia sin dalla sua adozione, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13
(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci del Consorzio, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 5 della Legge regionale 11 maggio 1993 n. 15, così come modificato ed integrato dall'art. 139, commi 26 e 27 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

2. II Presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Un componente ed un membro supplente sono designati dall'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

4. Un componente è designato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

5. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

Art. 14
(Sistema dei controlli)

1. Sulle deliberazioni degli organi collegiali del Consorzio e sull'attività dello stesso la Regione siciliana esercita il controllo nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2014, n. 44, e ss.mm.ii..

2. Le deliberazioni degli organi di amministrazione del Consorzio aventi per oggetto l'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione, conto consuntivo) sono sottoposte all'approvazione del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, previo parere del Collegio dei revisori del medesimo Consorzio.

3. Il Consorzio si dota di un sistema di controllo direzionale strategico, in coerenza con gli obiettivi definiti in sede di pianificazione strategica, integrati con le azioni e misure di etica, trasparenza ed anticorruzione, articolato su strumenti ed indicatori idonei a misurare l'andamento della gestione ed a supportare le fasi di monitoraggio, controllo e di rendicontazione.

Art. 15
(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano il Consorzio verso l'esterno, provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Consorzio mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. E responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

2. Nell'assolvimento dell'incarico, il Direttore Generale esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea e al Consiglio Direttivo nelle materie di rispettiva competenza;

b) cura l'attuazione delle linee strategiche, dei piani, dei programmi, degli obiettivi generali, delle direttive generali definiti dal Consiglio Direttivo e concorre all'attuazione del Codice Etico e del sistema di trasparenza ed anticorruzione di cui il Consorzio è dotato:

c) svolge le deleghe assegnategli;

d) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definisce gli obiettivi che i dirigenti ed i responsabili di funzione devono perseguire e attribuisce agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;

e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, in conformità al presente Statuto e ai regolamenti consortili;

f) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;

g) dirige, coordina, monitora e controlla l'attività dei dirigenti, dei responsabili di funzione e dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, della revoca dell'incarico dirigenziale;

h) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, anche in sede di contrattazione decentrata;

i) promuove le migliori pratiche di risk management e sostiene la crescita culturale dell'organizzazione orientata ai principi e valori fondamentali;

l) promuove l'adozione di misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo;

m) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

n) cura i rapporti con gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e degli enti ed organismi statali e regionali nelle materie di competenza del Consorzio, secondo le eventuali specifiche direttive del Consiglio Direttivo all'uopo impartite.

3. Il Direttore Generale riferisce correntemente al Presidente e al Consiglio Direttivo sull'attività svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno ed in ogni caso in esito al monitoraggio periodico e finale dei programmi ove richiesto e con le modalità del regolamento interno.

4. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal Direttore Generale sono definitivi.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato ed è a tempo determinato.

6. Al Direttore è consentita l'iscrizione all'albo professionale in quanto ivi prevista.


Articolo 16
(Personale)

1. Al personale dipendente del Consorzio per le Autostrade Siciliane si applica il C.C.N.L. di comparto.

Articolo 17
(Mezzi finanziari)

1. I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:

a) dal fondo di dotazione di cui agli articoli 1 e 2;

b) dalle rendite derivanti dal proprio patrimonio;

c) dai proventi derivanti dall'esercizio della concessione, quali la tariffa di pedaggio e gli eventuali canoni di subconcessione;

d) dagli eventuali finanziamenti, sovvenzioni e /o contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Siciliana ai sensi della normativa vigente;

e) dai contributi a carico dei consorziati;

f) da ogni altra entrata patrimoniale o finanziaria.

Articolo 18
(Gestione finanziaria)

1. La gestione economico-finanziaria del Consorzio è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. L'ente organizza la propria gestione economico-finanziaria mediante apposito regolamento di contabilità.

3. Il regolamento di contabilità, previo parere del Collegio dei revisori, è deliberato dal Consiglio direttivo ed è definitivamente approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, previo parere tecnico contabile del Dipartimento del bilancio e del tesoro — Ragioneria generale della Regione.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5. Il servizio di tesoreria è regolato in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 19
(Contratti attivi e passivi)

1. Al Consorzio si applica la disciplina relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., come recepito, con modifiche, nel territorio della Regione siciliana ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e ss.mm.ii.

2. Al Consorzio si applicano, altresì, le ulteriori norme contenute agli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e ss.mm.ii., relative alla composizione e al funzionamento della commissione aggiudicatrice e all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.

3. Ai contratti attivi si applica la relativa disciplina statale e regionale.

Articolo 20
(Protocollo di legalità — Anticorruzione)

1. Il Consorzio fa propri i valori di "tolleranza zero" nel contrasto ai fenomeni di illegalità e corruzione, dotandosi di un proprio Codice Etico comportamentale e di un programma di integrità ed anticorruzione.

2. L'alta vigilanza in tema di trasparenza, legalità e contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme rappresenta un principio fondamentale cui si uniforma l'attività del Consorzio.

3. A tal fine, il Consorzio incentiva e promuove ogni attività finalizzata al raggiungimento dei suddetti principi di "tolleranza zero" sopra enunciati. In particolare, il Consorzio sottoscrive Accordi o Protocolli di Legalità, comunque denominati, con le autorità preposte al controllo del
territorio nonché con ogni altra organizzazione impegnata nella promozione dell'attività di contrasto della criminalità organizzata in ogni sua forma, di contrasto alla corruzione ed in favore della legalità.

Articolo 21
(Regolamenti interni e Codice Etico)

1. Il Consorzio disciplina la propria organizzazione e gestione nel rispetto della legge ed in attuazione dello Statuto, osservando i principi generali dell'attività amministrativa e dell'ordinamento comunitario in quanto compatibili.

2. Entro sei mesi dall'approvazione regionale del presente statuto, il Consorzio provvede ad adeguare i regolamenti interni, ivi compreso quello di organizzazione dei servizi e degli Uffici ed il proprio sistema di gestione.

3. In coerenza con i principi fondamentali, le linee strategiche e gli obiettivi generali, altresì, il Consorzio adotta un proprio Codice Etico Comportamentale con la finalità di diffondere la cultura dell'etica, dell'integrità, dell'imparzialità e della trasparenza e dissuasiva verso comportamenti e fenomeni a rischio di corruzione, conflitti di interesse e cattiva amministrazione ed altresì adegua il sistema di gestione.

Art. 22
(Adeguamento alle disposizioni in materia di Pari Opportunità e non discriminazione)

1. Il Consorzio fa propri i principi di pari opportunità e non discriminazione per le donne e per gli uomini e nel genere per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, nonché l'obbligo di garantire e di assicurare la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi secondo le vigenti disposizioni.

Articolo 23
(Norma transitoria)

1. Il presente Statuto, nel testo integrato e modificato in attuazione della legge regionale 11 febbraio 2021, n. 4, è efficace a far data dall'adozione della delibera di Giunta regionale con la quale le predette integrazioni e modificazioni sono approvati, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, legge regionale 3 novembre 1994, n. 44.

2. La disciplina del nuovo inquadramento giuridico ed economico del personale di cui al precedente articolo 16 sarà efficace a far data dall'adozione della successiva delibera di Giunta regionale, con la quale saranno approvate, ai sensi dello stesso comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1994 n. 44, le deliberazioni concernenti le modifiche allo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio e le tabelle di equiparazione tra il CCRL in atto applicato e lo specifico CCNL di comparto da applicare al medesimo personale.

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